Art. 8.

      1. Lo Stato garantisce le condizioni che rendono possibili la permanenza e l'integrazione dell'anziano nella famiglia, la quale si avvale del suo apporto educativo.
      2. Ove non siano realizzabili le condizioni di cui al comma 1, è comunque agevolato l'inserimento dell'anziano in comunità di carattere familiare.